Città Metropolitana di Catania
Statuto Comunale
Approvato con deliberazione di C.C. 55 del 6 maggio 2003 e ss. mm. ii
Statuto
INDICE
Titolo I
Disposizioni Generali
Art.1 Principi Generali
Art.2 Finalità del Comune
Art. 3 Funzioni del Comune
Art.4 Elementi distintivi : territorio – sede comunale – stemma – gonfalone
Titolo II
ORGANI
Art.5 Organi elettivi e di Governo
Art. 6 Obbligo di astensione degli Amministratori
Capo I
Art.7 e 7- bis Il Sindaco
Art.8 Vice Sindaco
Art. 9 Competenze di Amministrazione
Art. 10 Competenze di organizzazione
Art.11 Competenze di vigilanza
Art. 12 Competenze quale ufficiale del Governo
Art. 13 Incarichi e nomine fiduciarie
CAPO II
Art. 14 La Giunta Comunale
Art.15 Funzionamento della Giunta Comunale
Art.16 Gli Assessori
Art.17 Revoca degli Assessori
Art. 18 Assessore anziano
CAPO III
Art.19 Il Consiglio Comunale
Art. 20 Il Presidente del Consiglio
Art.21 Il Consigliere anziano
Art. 22 Prerogative dei Consiglieri
Art. 23 Dimissioni e decadenza dei Consiglieri
Art. 24 Commissioni speciali d’inchiesta
Art. 25 Convocazione del Consiglio
Art.26 Numero legale e Votazione
Art. 27 Dichiarazioni di voto e rettifica di verbali
Art.28 Regolamento del Consiglio Comunale
Titolo II bis
Art.28 bis Commissioni Consiliari
Art.28 ter Consiglio Comunale dei ragazzi
Art.28- quater Difensore dei Diritti dell’Infanzia
Titolo III
Partecipazione Popolare
Art.29 Titolari di diritti di partecipazione
Art.30 Partecipazione
Art. 31 Interventi nel procedimento Amministrativo
Art.32 Istanze e Petizioni
Art.33 Proposte
Titolo IV
Organismi di partecipazione
Art.34 Principi generali
Art.35 Organismi di partecipazione
Art.36 Partecipazione alle commissioni
Art.37 Consulte
Art.38 Assemblee dei cittadini.
Art.39 Procedure di conciliazione.
Art.40 Carta dei diritti
Art.41 Verifica della qualità dei servizi in relazione alla tutela dei diritti dei cittadini
Art.42 Referendum
Art.43 Effetti del referendum
Art.44 Accesso agli atti dell’amministrazione
Art.45 Diritto di informazione
Titolo V
Art.46 Principi di organizzazione
Art.47 Personale
Art.48 Il Segretario comunale
Art.49 I Dirigenti
Art.50 Incarichi Dirigenziali
Art.51 Sistema di controlli
Titolo VI
Finanze e Contabilità
Art.52 Caratteri del Sistema contabile
Art.53 Gestione Finanziaria
Art.54 Le norme di controllo interno
Art.55 Norme finali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Principi Generali
1) Il Comune di Nicolosi è ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle
leggi generali della Repubblica della Regione e dalle norme del presente Statuto.
2) Il Comune di Nicolosi ispira la propria attività ai valori e agli obiettivi della
Costituzione, promuove e sostiene ogni iniziativa ed azione che tendono al concreto
conseguimento dei valori fondamentali della pace, della solidarietà, della democrazia,
dell’integrazione e della libertà, sui quali si basa il rispetto della persona umana, senza
distinzione di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali, economiche e sociali.
3) Il Comune di Nicolosi adegua la propria organizzazione e la propria attività ai
principi di imparzialità e di buon andamento anche sull’informazione e nella
comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei
cittadini alla vita sociale e politica.
4) Il Comune quale Ente autonomo, in conformità con il principio di sussidiarietà,
cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, tenendo conto della peculiarietà
del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria
popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e
naturalistico.
5) Favorisce l’integrazione politica, economica, sociale e culturale dei popoli quale
necessario strumento per il raggiungimento del bene comune e di una profonda
pacifica convivenza.
6) Il Comune è garante di tutte le libertà individuali, politiche e religiose dei
cittadini.
7) Il Comune di Nicolosi assume quale obiettivo prioritario, nell’ambito delle sue
competenze, la lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità, sia attraverso azioni
tese alla divulgazione della natura eversiva, di tale fenomeno sia ispirando il proprio
ordinamento ed il proprio regolamento attuativo ai principi di obiettività e di
trasparenza.
8) Nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune ha
potestà di determinare le proprie risorse finanziarie
9) Il Comune di Nicolosi informa la propria attività al rispetto dell’ambiente ed
alla sua valorizzazione tutelando nelle forme previste dalla legge, il proprio territorio
ed in generale le proprie risorse culturali ed ambientali.
10) L’autogoverno della comunità è realizzato attraverso la effettiva partecipazione
dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali,
all’attività politica ed amministrativa.
Art.2 Finalità del Comune
1) Il Comune rappresenta e cura gli interessi della comunità e ne promuove lo
sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e culturale.
2) Favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia,
l’Ente Parco, l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Nicolosi, i comuni
limitrofi, le istituzioni culturali ed economiche e con le associazioni sindacali e
professionali locali e con tutti gli altri enti competenti per territorio.
3) Il Comune informa la propria azione al principio della solidarietà e pertanto
concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale della comunità.
4) Il Comune favorisce le formali attività di gemellaggio,patto di amicizia e patto
di fratellanza.
5 ) Il Comune, nel rispetto delle vigenti normative, accoglie apolidi e stranieri e ne
favorisce l’integrazione all’interno della propria comunità.
Art.3 Funzioni del Comune
1) Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e
regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della
Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed
attuazione.
2) Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato
all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la
promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
3) Il Comune è impegnato a promuovere tutte le azioni necessarie a superare ogni
discriminazione tra i sessi e a garantire condizioni di pari opportunità.
4) Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di
indirizzare e guidare lo sviluppo economico di Nicolosi legato al terziario turistico e
commerciale, alla riorganizzazione agricola e alla tutela ambientale e al
potenziamento dell’attività artigianale.
Il Comune per quanto di propria competenza:
a)determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale
territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali
e progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
b)assicura nella formazione ed attuazione di tali strumenti programmatici la
partecipazione dei sindacati, delle formazioni economiche e culturali presenti sul
territorio costituendo apposite consulte;
c)concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello
Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
5)Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti
pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione
ed al territorio. In tal senso emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener
conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e
della popolazione.
6) Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali con particolare
riguardo all’abitazione, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all’impiego del
tempo libero ed al turismo sociale.
7) Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi, gratuiti o a
pagamento, prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore di singoli o di
gruppi, assicurando i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili e
agli invalidi.
8)Il Comune attua una politica culturale che assicuri:
a)l’attuazione effettiva del diritto allo studio, in particolare per le fasce di età della
scuola dell’obbligo;
b)la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico e
monumentale. A tal fine garantisce adeguate strutture, attrezzature e personale
qualificato.
9) Attua gli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando
priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino e di potenziamento dei servizi
esistenti, nonché all’inserimento delle suddette persone nella realtà socio-produttiva.
10) Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di
pianificazione territoriale con altri enti istituzionalmente preposti. Il Comune
favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici una
politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un
armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo e del patrimonio
naturalistico, la prevenzione e l’eliminazione di particolari fattori di inquinamento e
di rischi civili, pur salvaguardando le attività produttive locali.
11) Il Comune in particolare:
a) vigila con altri enti istituzionalmente preposti affinché l’assetto del territorio sia
rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della
comunità;
b) concorre con l’Ente Parco dell’Etna al fine di perseguire:
- il corretto assetto e uso del territorio all’interno del parco, partecipando alla
programmazione e progettazione di interventi finalizzati e realizzando le relative
opere, anche su delega del Parco stesso; - il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente promovendo lo
sviluppo delle attività produttive e lavorative tradizionali; - l’uso sociale e pubblico dei beni ambientali, favorendo le attività culturali e
ricreative, nonché quelle turistiche e sportive compatibilmente con le esigenze
prioritarie di tutela;
c) attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l’utilità pubblica e
l’uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
d) organizza all’interno del territorio un sistema coordinato di viabilità, trasporti,
circolazione, parcheggi che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva
dei cittadini all’interno del Comune e fra i comuni limitrofi;
e) organizza un servizio comunale di protezione civile che operi principalmente per la
prevenzione e la previsione dei rischi, e che sia in grado di predisporre tutti gli
strumenti per far fronte a eventuali emergenze e soccorso alla popolazione in caso di
eventi calamitosi;
f) promuove e coordina anche d’intesa con la Provincia Regionale la realizzazione di
opere di rilevante interesse locale.
12)Il Comune per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non sono
esercitati direttamente, può disporre:
a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
b) la stipula di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del
servizio;
c) la concessione a terzi;
d) di avvalersi di associazioni o/e comitati di volontariato.
e) la stipula di Accordi di Programma.
13)Fatto salvo il rispetto delle leggi vigenti in ordine alla scelta del concessionario di
cui al precedente comma 12 lettere “c” e “d” e delle relative procedure
concorrenziali, la concessione a terzi di un servizio pubblico o di un servizio che si
avvale di una struttura pubblica o di un servizio che si avvale di una struttura
pubblica comunale e comunque subordinata all’esistenza ed alla permanenza di
condizioni di assoluta trasparenza patrimoniale reddituale dell’impresa o della
associazione concessionaria e della sua attività.
14)A tale scopo, nei regolamenti, nei capitolati e nei disciplinari di concessione
saranno previste dettagliate disposizioni dirette: - all’identificazione delle persone fisiche alle quali il concessionario, anche se trattasi
di società o associazione, direttamente o indirettamente appartiene, e alla conoscenza
immediata di ogni variazione; - a garantire che la contabilità ed i bilanci del concessionario siano assoggettati a
forme di revisione e controllo di assoluta affidabilità anche attraverso la
certificazione rilasciata da un ragioniere o dottore commercialista, regolarmente
iscritti all’albo. - Il Comune promuove la realizzazione di forme di gestione associate con altri
Comuni ed enti locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la
Provincia, i Comuni ed altri Enti Pubblici. - Il Comune, in collaborazione con altri Comuni e sulla base di programmi promuove
attività e opere di interesse comprensoriale, sia sul settore economico, produttivo,
commerciale e turistico, sia su quello sociale e sportivo.
Art.4 Elementi distintivi: territorio – sede comunale – stemma – gonfalone
1) Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art.9 della
legge 24 dicembre 1954 n.1228 approvato dall’istituto centrale di statistica, ha
una estensione territoriale di Ha 4.248 e confina a nord con il cratere centrale
dell’Etna; a nord-est con il Comune di Zafferana Etnea; a sud con il Comune di
Mascalucia; ad ovest con il Comune di Belpasso; ad est con il Comune di Pedara.
Il territorio è organizzato in quartieri, la cui individuazione è demandata
all’approvazione di apposito regolamento.
Il Municipio è sito in P.zza Vittorio Emanuele ed è sede degli uffici
amministrativi del Comune.
2) Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è
ubicata nel palazzo civico sito in Nicolosi piazza Vittorio Emanuele.
In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede
comunale.
3) Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal
Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
L’uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del
Comune.
4) Il Comune è gemellato con il Comune di Città Sant’Angelo.
5) L’inno ufficiale del Comune è la canzone “ La ginestra” del cittadino-maestro
Turi Zappalà.
6) Il Comune ricade nel territorio dell’Etna – “Patrimonio dell’Umanità”
TITOLO II
ORGANI
Art.5 Organi elettivi e di Governo
Sono organi elettivi del Comune il Sindaco e il Consiglio Comunale.
Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta
Comunale.
Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la
realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l’esercizio delle competenze
previste dalla legge e dallo Statuto.
Art. 6 Obbligo di astensione degli Amministratori
Gli Amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di
loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti
del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’Amministratore o di parenti o
di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Per i piani o strumenti urbanistici, l’interesse e la correlazione va rilevata ai sensi
dell’articolo 1 della legge regionale n.57/95.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel
numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi,
esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune o
degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
CAPO I
Art.7 Il Sindaco
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende all’attività e alle
verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali; è capo del
governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di previdenza
di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge 142/90 e così
come introdotta nella Regione Siciliana dalla L.r. n.48/91 e successive modifiche ed
integrazioni nonché dalla vigente normativa regionale.
Il Sindaco impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se
nominato, e ai dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli e sovrintende all’espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri
di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle strutture gestionali ed esecutive.
Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale sulle
materie previste da specifiche disposizioni di legge.
Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco deve comunicare alla segreteria
comunale entro 15 giorni, rispettivamente dal giuramento e dalla fine del mandato, i
redditi posseduti indicando anche le proprietà immobiliari e mobiliari.
Il Sindaco nomina gli Assessori sui quali ha potere di indirizzo, di vigilanza e di
controllo dell’attività, convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli atti di
amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificamente attribuiti
alla competenza di altri organi del Comune, dei dirigenti e del Segretario Comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente
legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla
competenza del Consiglio Comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio
coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri
stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività
territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di
entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il
proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23/12/1978, n.
833 e successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni di legge in materia.
Per la elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di Sindaco si
applicano le vigenti norme regionali e statali, fermo restando le cause di ineleggibilità
e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo
stemma del Comune da portare a tracolla.
Il Sindaco presta giuramento dinnanzi al Consiglio Comunale.
Ogni anno presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e
sull’attività svolta anche dalla Giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al
Consiglio Comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta
pubblica le proprie valutazioni.
Il Sindaco partecipa alla seduta del Consiglio dedicata alla valutazione della relazione
di cui al precedente comma ( art. 11 L.R. n. 67/2001)
Art.7- bis – Il Sindaco
1) Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei quattro
quinti dei consiglieri assegnati;
2) La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima
del termine di ventiquattro mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi centottanta
giorni dal mandato medesimo.
3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione . Se la mozione è approvata ne consegue
l’immediata cessazione degli organi del Comune e si procede con Decreto del
Presidente della Regione , su proposta dell’Assessore per gli Enti Locali, alla
dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli Organi Elettivi del
Comune, nonché all’amministrazione dell’Ente con modalità dell’art.11 della legge
regionale 11 settembre 1997 , n.35 ( art. 7 L. R. n.6/2011).
Art.8 Vice Sindaco
Il Sindaco può nominare vice Sindaco un Assessore che, in caso di sua assenza o
impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale
Art. 9 Competenze di Amministrazione
Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell’ente;
b) ha la direzione ed il coordinamento dell’azione politico-amministrativa del
Comune;
c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna,
secondo le modalità dell’articolo
51 della legge n.142/90, come recepito dalla legge regionale n.48/91,e successive
modifiche ed integrazioni;
d) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell’apposito Albo nel rispetto delle
normativa vigente;
e) nomina o attribuisce le funzioni di direttore generale con le modalità di cui al
successivo art.53;
f) impartisce direttive al Segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi
funzionali e di vigilanza sull’intera
gestione amministrativa delle unità organizzative;
g) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
h) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici
previsti dalla legge;
i) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del
Consiglio Comunale o della Giunta Comunale,
secondo le rispettive competenze;
l) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di
partecipazione;
m) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
n) adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza
esterna a carattere generale per
l’attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o) richiede la convocazione del Consiglio Comunale con l’indicazione dei punti da
inserire all’ordine del giorno;
p) assegna gli alloggi di edilizia pubblica;
q) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti
conservativi dei diritti del Comune;
r) coordina, nell’ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti
dal Consiglio Comunale, gli orari
degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al
pubblico degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle
esigenze complessive degli utenti.
Art. 10 Competenze di organizzazione
Il Sindaco:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila sull’esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio
Comunale e della Giunta;
b) nomina in applicazione di quanto stabilito dal regolamento Comunale
sull’Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi i
responsabili di Settore;
c) definisce l’articolazione dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al pubblico
tenendo presente le finalità e gli
obiettivi dell’ente, le esigenze dell’utenza, le possibilità e potenzialità della struttura,
le disponibilità di organico e
finanziarie;
d) oltre alle competenze previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n.7/92 e
successive modifiche e integrazioni,
esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93.
Art.11 Competenze di vigilanza
Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazione ed atti anche
riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche
amministrative sull’intera attività del Comune;
c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i
rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di
svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni, aziende speciali e
società sottoposte alla vigilanza del Comune.
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende
speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività
secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla giunta.
Art. 12 Competenze quale ufficiale del Governo
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle
funzioni attribuite dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico,
informandone, se del caso, l’autorità governativa competente.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi
previsti dall’articolo 54 del D.l.vo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed
integrazioni; nei servizi di competenza della Regione, nel rispetto delle norme
regionali.
Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti dall’articolo 54 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.
267, e previa comunicazione al Prefetto, può delegare: agli Assessori funzioni che
egli svolge quale ufficiale di Governo e ad un consigliere comunale l’esercizio delle
funzioni previste dalla precedente lettera a).
Art. 13 Incarichi e nomine fiduciarie
Il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza,
può conferire, nei limiti di legge, incarichi a tempo determinato, che non
costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del
titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il
provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di
documentata professionalità in relazione all’incarico conferito.
Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione
sull’attività degli esperti da lui nominati.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono al momento della
cessazione per qualsiasi motivo del suo mandato.
CAPO II
Art. 14 La Giunta Comunale
1) La Giunta adotta tutti gli atti aventi natura di indirizzo o controllo politico
amministrativo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel
quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate
dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando
gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2) La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune.
3) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi
dal Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4) La Giunta elabora inoltre proposte di indirizzo e provvedimenti da sottoporre alle
determinazioni del Consiglio Comunale ed assume attività di iniziativa, di impulso e
di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
5) La Giunta impartisce direttive ai dirigenti sui criteri e le finalità a cui essi devono
ispirarsi nell’esercizio dell’attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad
essi attribuiti. Tali direttive sono comunicate per iscritto al Segretario o, ove
nominato, al Direttore generale che vigilerà sulla loro attuazione.
6) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 Assessori,
nominati dal Sindaco. Essa è composta in modo da garantire la rappresentanza di
entrambi i generi ( art. 4 L.R. 67/2011)
7) La Giunta Comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge
funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria
attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.
8) E’ nominata con provvedimento del Sindaco, assistito dal Segretario Comunale,
immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al Consiglio Comunale
che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato
regionale di controllo, alla Prefettura ed all’Assessorato regionale degli enti locali.
9) La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione degli Assessori sono
disciplinate dalla legge.
10) Il Sindaco nomina la Giunta scegliendone i componenti tra gli elettori in possesso
dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al Consiglio Comunale ed alla
carica di Sindaco.
11) Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio la
Giunta svolge le funzioni di propria competenza concernenti l’attività gestionale con
provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo
che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità
generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell’esercizio delle proprie competenze
gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
12) Per assicurare la massima trasparenza, ogni Assessore deve comunicare alla
segreteria comunale entro 15 giorni, rispettivamente, dall’accettazione della carica e
della fine del mandato, i redditi posseduti indicando anche le proprietà immobiliari e
mobiliari. Tutti i cittadini possono prendere visione di tali notizie secondo le modalità
stabilite nel regolamento sull’accesso agli atti dell’Amministrazione. Tutti gli
Assessori comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere il proprio domicilio
nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno
notificati tutti gli atti relativi a detta carica.
13) La Giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà
dei propri componenti. Nel caso in cui il numero dei componenti della Giunta
risultasse disperi, si procederà per arrotondamento all’unità inferiore (art. 4 L.R.
6/2011).
14) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i
parenti e gli affini fino al 2° grado, del Sindaco e di altro componente della Giunta e
dei Consiglieri Comunali ( art.4 L.R. 6/2011.
Art.15 Funzionamento della Giunta Comunale
La Giunta Comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di
convocazione, su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l’ordine
del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
E’ presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
Qualora non siano presenti il Sindaco e il Vice Sindaco ne assume la presidenza
l’Assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il Sindaco o la Giunta Comunale possono invitare i
dirigenti, i rappresentanti del comune, i capi gruppo consiliari, il Presidente del
Consiglio Comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non
appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni possono decidere di
tenere seduta pubblica.
Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata
se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel
numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di
astensione obbligatoria si applica il precedente articolo 6.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la
gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni
richieste dalla legge.
Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e cura
direttamente, o attraverso altro dipendente dallo stesso designato, la redazione del
verbale. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente, dall’Assessore
Anziano e dal Segretario
Art.16 Gli Assessori
Agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione
e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere Comunale e per
la carica di Sindaco.
Gli Assessori prima di essere immessi nell’esercizio delle loro funzioni dichiarano
l’inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della
carica e, in presenza del Segretario che redige il processo verbale, prestano
giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri comunali.
Gli Assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro
decadenza è dichiarata dal Sindaco.
Le dimissioni da Assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al Sindaco
e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d’atto.
Gli Assessori, per delega del Sindaco che comporta anche il trasferimento di
competenze, sovrintendono con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del
Consiglio e al funzionamento dei servizi e degli uffici.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti
di competenza del Sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la
predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli
organi di governo dell’Ente, svolgono attività di controllo sull’attuazione degli
indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
Ogni modifica o revoca delle deleghe conferite agli Assessori sono comunicate entro
sette giorni dal Sindaco al Consiglio Comunale, al Segretario comunale e ai dirigenti.
Art.17 Revoca degli Assessori
Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più Assessori, procedendo
contemporaneamente alla nomina dei nuovi Assessori.
Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di
un componente della Giunta.
In entrambi i casi, il Sindaco deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale
circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il Consiglio
Comunale può esprimere le proprie valutazioni.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco,
assistito dal Segretario Comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati
al Consiglio Comunale, alla Prefettura al Comitato regionale di controllo ed
all’Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 18 Assessore anziano
E’ Assessore anziano, il componente della Giunta più anziano di età, che, in assenza
del Sindaco e del vice Sindaco, surroga in via generale il Sindaco assente o impedito.
CAPO III
Art.19 Il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità ed esplica la propria attività
attraverso atti di indirizzo; atti fondamentali ed atti di controllo.
Il Consiglio costituito in conformità alla legge,
Ha autonomia organizzativa e funzionale.
Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed
esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal
presente statuto e dalla legge di riferimento.
Il Consiglio Comunale è l’organo deliberativo che nel rispetto delle leggi vigenti
rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico amministrativo del
Comune e ne controlla l’attuazione. Adempie alle funzioni specificatamente
demandategli dalle leggi e dal presente statuto.
L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
Il Consiglio indirizza altresì l’attività dell’ente con l’adozione di atti amministrativi
fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo. Gli atti
fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da
raggiungere, le risorse e gli strumenti dell’azione, le prescrizioni da osservare,
individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del
consiglio.
Art. 20 Il Presidente del Consiglio
Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga,
procede
alla elezione nel suo seno di un Presidente e di un vice Presidente con deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente, ed
in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal Consigliere presente che abbia
riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il
regolamento del Consiglio, concede la parola, accerta e proclama il risultato delle
votazioni con l’assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l’ordine della seduta e
la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che
venga espulso dall’aula il Consigliere che reiteratamente violi il regolamento o
chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
Il Presidente può motivatamente sciogliere la seduta, in tal caso ai componenti rimasti
in aula è preclusa l’adozione di atti deliberativi.
Il Presidente assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
Il Presidente, come previsto dal regolamento, per l’espletamento delle proprie
funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle commissioni consiliari
e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all’uopo destinate e delle strutture
esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale
comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata, secondo
le modalità previste nei successivi commi, una mozione motivata di revoca. La
mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei
componenti del Consiglio Comunale, determina la cessazione dalla carica di
Presidente.
La mozione di revoca nei confronti del presidente del Consiglio Comunale non può
essere proposta prima del termine di diciotto mesi dall’inizio del mandato.
La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di otto giorni e non oltre
quindici giorni dalla sua presentazione.
Art.21 Il Consigliere anziano
E’ Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di
preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il
Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il vice Presidente, il Consigliere
anziano presente in aula, trascorsa un ora dal previsto inizio della riunione, procede
all’appello dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario, i
verbali delle deliberazioni.
Art. 22 Prerogative dei Consiglieri
1) I Consiglieri rappresentano l’intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato.
2) L’entità, i tipi di indennità, i gettoni di presenza, i permessi spettanti a ciascun
Consigliere sono stabiliti dalla legge.
3) Con specifico regolamento si può prevedere la possibilità che i singoli consiglieri
possono richiedere la sostituzione del gettone di presenza con una indennità di
carica. In ogni caso non devono derivare da ciò oneri aggiuntivi per l’ente.
4) Il Consigliere Comunale esercita il diritto d’iniziativa per tutti gli atti di
competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni interpellanze e
mozioni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono
disciplinate più dettagliatamente dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5) Ciascun consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle
aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili
all’espletamento del mandato con le procedure previste dal Regolamento di accesso
agli atti o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
6) Il Consigliere è tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati
dalla legge.
Art. 23 Dimissioni e decadenza dei Consiglieri
Le dimissioni dei Consiglieri Comunali sono indirizzate al Presidente del Consiglio e
presentate per iscritto alla Segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari,
sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di alcuna
presa d’atto.
I Consiglieri Comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla
legge e dallo Statuto.
Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell’anno
solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione
scritta da parte del Presidente su istanza di un componente il collegio o di almeno 50
elettori.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla
notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in
carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nell’esercizio di una ampia
facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle
circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 24 Commissioni speciali d’inchiesta
1) Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, può procedere alla costituzione
di Commissioni consiliari speciali e d’inchiesta stabilendone la composizione con
criterio proporzionale, nonché le specifiche competenze.
2) La presidenza delle commissioni d’inchiesta è attribuita alla minoranza.
3) Il Presidente è nominato in una votazione cui prendono parte unicamente i
Consiglieri delle minoranze.
4) La Commissione può svolgere indagini conoscitive che prevedano, altresì
l’audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il Sindaco, del
Segretario e dei funzionari responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il
consiglio può procedere ad inchieste nominando contestualmente una commissione
consiliare.
Art. 25 Convocazione del Consiglio
1) Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante avviso, contenente l’elenco degli
affari da trattare, da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per
l’adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel comune.
2) Nell’ordine del giorno sono iscritti gli adempimenti previsti dalla legge o dallo
Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco
e dopo le proposte di singoli Consiglieri.
3) Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del
giorno debbono essere comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi
e termini stabiliti dal comma precedente.
4) Nei casi di urgenza, la consegna dell’avviso con gli elenchi previsti dai commi
precedenti può avere luogo anche ventiquattro ore prima; ma in tal caso ogni
deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere
differita al giorno seguente.
5) La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo
comunale.
6) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta
nell’ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei
componenti del collegio almeno ventiquattro ore prima, salvi i casi di urgenza.
7) Il Presidente ha, altresì, l’obbligo di convocare il Consiglio Comunale, quando ne
fa richiesta il Sindaco o un quinto dei consiglieri comunali. In tali casi l’adunanza
deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta
Art.26 Numero legale e Votazione
1) Il Consiglio delibera con l’intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2) La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta in
corso.
3) Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il
numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del
giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4) Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni
l’intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del
calcolo dei due quinti, si computano per unità.
5) Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già
iscritti all’ordine del giorno.
6) Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti
salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
7) Il ballottaggio non è ammesso all’infuori dei casi previsti dalla legge. Nell’ipotesi
di votazione unica o con voto limitato in caso di parità di voti, verrà eletto il
candidato più anziano per età.
8) Il Presidente dell’adunanza accerta e proclama l’esito delle votazioni: nelle
adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal consiglio fra i propri
componenti.
Art. 27 Dichiarazioni di voto e rettifica di verbali
Ciascun componente del collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo
voto e dei motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettificazioni.
Art.28 Regolamento del Consiglio Comunale
1) Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale
sono contenute in un regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati al Consiglio Comunale.
2) La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
3) Tale regolamento detta le modalità di esercizio delle risorse e dei servizi destinati
al funzionamento del Consiglio.
TITOLO II BIS
Art.28 bis Commissioni Consiliari.
1) Il Consiglio Comunale può, altresì, costituire Commissioni temporanee o
speciali per lo studio di specifici problemi aventi particolare rilevanza, oppure per
controllare specifiche attività.
2) Il Sindaco e gli Assessori non fanno parte delle Commissioni Consiliari
costituite, ma hanno facoltà e, se invitati l’obbligo, di intervenire ai lavori di tutte le
Commissioni senza diritto di voto.
3) Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri
delle Commissioni e ne disciplina l’organizzazione.
4) Possono intervenire inoltre, su invito della Commissione, altri soggetti secondo
le modalità indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio.
5) Le sedute delle Commissioni sono, di norma , pubbliche.
Art.28 ter Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi .
1) Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva,
può promuovere l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dei ragazzi.
2) Il Consiglio comunale dei ragazzi può deliberare in via consultiva nelle seguenti
materie:
-Politica ambientale
-Sport
-Tempo libero
-Giochi
-Rapporti con l’associazionismo
-Cultura e spettacolo
-Pubblica istruzione
-Assistenza ai giovani e agli anziani
-Rapporti con l’Unicef
3) Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono
stabiliti con apposito regolamento
Art.28 quater – Difensore dei diritti dell’infanzia
Nell’ambito dei diritti della tutela della fascia di cittadini in età evolutiva si istituisce
la figura del Difensore dei diritti dell’infanzia, la cui attività, a titolo gratuito, sarà
codificata successivamente da apposito regolamento approvato dal Consiglio
Comunale
TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art.29 Titolari di diritti di partecipazione.
Ai sensi del presente Statuto, sono considerati cittadini titolari di diritti di
partecipazione:
- Cittadini residenti nel territorio del Comune che abbiano superato il 16 anno di età;
- Cittadini che nel Comune esercitano prevalentemente la loro attività di lavoro o di
studio o di utenza dei servizi; - Gli stranieri che vivono e lavorano nel territorio comunale.
L’esercizio del diritto di partecipazione verrà disciplinato da apposito regolamento.
Art.30 Partecipazione
1) Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini in forma singola o associata al
fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza
dell’Amministrazione pubblica.
2) I principi generali a cui attenersi nella gestione dei servizi comunali debbono
ispirarsi a criteri di efficienza efficacia ed economicità a garantire l’uso pubblico delle
strutture, il rispetto delle competenze gestionali e tecniche, l’imparzialità nella
conduzione, l’esame delle proposte dell’utenza.
3) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associate e le organizzazioni
del volontariato, incentivandone l’accesso delle strutture e dei servizi.
4) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela che
favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
5) L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di
soggetti economici su specifici problemi.
Art. 31 Interventi nel procedimento Amministrativo
1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento
amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne per i casi espressamente esclusi
dalla legge e dai regolamenti comunali.
2) Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha
obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le
indicazioni previste per legge.
3) Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie degli atti
debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi provvedimenti
ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
Art.32 Istanze e Petizioni
La partecipazione popolare all’azione amministrativa è consentita anche con la
presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per
sollecitare l’intervento in questioni di interesse generale.
Come previsto dall’apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi
commi, vanno presentate per iscritto:
a) istanze per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di
carattere specifico;
b) petizioni per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di
carattere generale;
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal Sindaco risposte entro trenta
giorni e, nel caso comportino l’adozione di specifici provvedimenti, l’organo
competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il Sindaco non abbia
rigettata la richiesta con risposta motivata.
Il Regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e
l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone la
risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
Art. 33 Proposte
1) N. 200 cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi
che il Sindaco trasmette entro 20 giorni successivi all’organo competente, corredate
dal parere del responsabile dei servizi interessati nonché all’attestazione relativa alla
copertura finanziaria, ove il provvedimento comporti una spesa.
2) L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 20 giorni dalla
presentazione della proposta.
3) Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione
di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto
del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.
TITOLO IV
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art.34 Principi generali
Il Comune valorizza attraverso incentivazioni e forme di accesso facilitato ai dati di
cui è in possesso e alla consultazione del procedimento di formazione degli atti
generali le autonome forme associative e di cooperazione
Art.35 Organismi di partecipazione
1) Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di
cooperazione, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed
artistici, del turismo, dello sport, dell’attività culturale e di gestione del tempo libero,
nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi
spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2) L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può avvalersi di
organismi associativi operanti nel territorio comunale.
Art.36 Partecipazione
1 Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi
interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi
Art.37 Consulte
1) Al fine di garantire la piena partecipazione all’attività dell’amministrazione il
Comune si avvale, secondo le modalità che saranno disciplinate nell’apposito
regolamento, anche di organismi nei vari settori.
2) Le consulte di settore hanno diritto di essere sentite obbligatoriamente anche se il
loro parere sarà consultivo e non vincolante.
3) Sono previste le seguenti consulte:
a) consulta per l’economia ed il lavoro;
b) consulta per la cultura e pubblica istruzione;
c) consulta per il turismo;
d) consulta per le pari opportunità;
e) consulta del volontariato;
f) consulta dei giovani.
g) consulta per lo sport e il tempo libero:
h) consulta dei rappresentanti dei quartieri;
i) consulta degli stranieri e degli apolidi
4) Il regolamento fisserà composizione e funzionamento di esse.
Art.38 Assemblee dei cittadini.
Comune promuove, quali organismi di partecipazione, assemblee dei cittadini, cioè
riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca
informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed
iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2) Le assemblee dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale.
Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o
questioni di particolare urgenza.
3) Le assemblee possono essere convocate anche sulla base di una richiesta di almeno
cento cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione
e i rappresentanti dell’amministrazione di cui è richiesta la presenza.
4) I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di
funzionamento delle assemblee assicurando il pieno rispetto dei principi di
partecipazione posti alla base della legge.
Art.39 Procedure di conciliazione.
Al fine di dirimere le controversie riguardante i diritti dei cittadini e derivanti da
abusi, disfunzioni, ritardi e inadempienze dell’azione amministrativa, il Sindaco, di
sua iniziativa, su proposta del consiglio comunale o su istanza dei cittadini, promuove
l’attivazione di procedure di conciliazione su base comunale o sub comunale.
Art.40 Carta dei diritti
1) Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei
cittadini. Esse sono fatte proprie dal Comune nel corso di una seduta pubblica del
consiglio.
2) Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o
particolari servizi dell’ente locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta
consultazione popolare, e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a
successive integrazioni e verifiche periodiche. Il Comune è tenuto a darne
pubblicazione attraverso le proprie sedi e i propri uffici e a inserire le carte dei diritti
nei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per attività comunali.
Art.41 Verifica della qualità dei servizi in relazione alla tutela dei diritti dei
cittadini
1) L’Amministrazione può compiere verifiche circa il funzionamento dei servizi dal
punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze e alle
domande di professionalità degli operatori, anche in attuazione di quanto previsto dai
contratti di lavoro in ordine al miglioramento del rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione e dagli strumenti previsti dalla legge n. 142/90 e n. 241/90. A tale
scopo essa si dovrà avvalere della collaborazione delle organizzazioni dei cittadini,
dei lavoratori e di eventuali associazioni di consumatori utenti.
2) I risultati di tali verifiche devono essere forniti oltre che ai cittadini in generale,
anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l’esercizio al diritto alla
contrattazione, nonché al Consiglio comunale.
Art.42 Referendum
1) Sono previsti referendum consultivi, propostivi e abrogativi in tutte le materie di
esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che
devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.
2) Non possono essere indetti referendum: in materia finanziaria, di strumenti
urbanistici, disciplina del personale, di tributi locali e di tariffe su attività
amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono state oggetto
di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
3) Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 15% del corpo elettorale;
b) 2/3 del consiglio comunale.
4) Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le
condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5) Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto
Art.43 Effetti del referendum
1) Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il
consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con
adeguate motivazioni, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al
Comune.
Art.44 Accesso agli atti dell’amministrazione
1) Ai cittadini singoli e associati è garantita la libertà di accesso agli atti
dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo
le modalità definite nel regolamento.
2) Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i
casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di
organizzazione per il rilascio di copie.
Art.45 Diritto di informazione
1) Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono
pubblici, con le limitazioni del precedente articolo.
2) A ciascun cittadino dovrà essere garantita un’informazione dettagliata sul
funzionamento dei servizi, l’indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono
necessari per accedervi, passaggi procedurali da seguire, la distribuzione delle
competenze politiche, tecniche ed amministrative nell’ambito dell’organizzazione del
Comune, le caratteristiche delle singole prestazioni che possono essere richieste ai
singoli servizi.
L’Amministrazione comunale si impegna a provvedere alla formulazione, stampa e
distribuzione di apposito vademecum.
3) L’ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della
notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di
comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli
atti.
4) L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli
atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5) Il Sindaco adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare
concreta attuazione al diritto di informazione.
6) Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire informazioni ai
cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e ne disciplina la pubblicità ai sensi
della legge regionale n.10/91 e successive modifiche ed integrazioni.
7) Per garantire l’effettività dell’informazione il Comune istituisce, l’ufficio del
cittadino e delle pubbliche relazioni.
TITOLO V
Art. 46 Principi di organizzazione
1) Gli uffici del Comune sono organizzati in base ai criteri del decentramento, della
funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e
responsabilità, assicurando un adeguato livello qualitativo dei servizi.
2) L’articolazione della struttura ha carattere strumentale rispetto alle funzioni ed alle
finalità istituzionali e agli obiettivi e ai programmi stabiliti dal Consiglio Comunale e
dalla Giunta Comunale.
3) Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale, definisce l’organizzazione degli uffici, in
modo da garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa anche
attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini.
Art.47 Personale
1) I dipendenti comunali sono all’esclusivo servizio della collettività.
2) Il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento professionale del personale
è stabilito dal contratto nazionale di lavoro, dagli accordi decentrati integrativi e dal
contratto individuale.
3) Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.
4) Il Comune assume come proprio obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo delle
professionalità e, in tale ambito, promuove e realizza iniziative dirette alla
formazione e all’aggiornamento professionale del personale.
Art.48 Il Segretario comunale
Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall’Agenzia Autonoma di cui agli
artt. 98 e 102 del D. Legisl. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico amministrativa nei confronti degli organi politici e gestionali
dell’Amministrazione in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi,
allo Statuto e al regolamento.
Esercita inoltre le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione direttamente o a mezzo di
funzionario dallo stesso designato.
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed
atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.
c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività
salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
Al Segretario può essere conferito l’incarico di Direttore Generale.
Il Segretario inoltre: - collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione
sotto il profilo tecnico-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della
struttura organizzativa, e propone alla Giunta il piano esecutivo di gestione o il piano
operativo degli obiettivi; - nel rispetto dell’autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili
dei servizi della legge e dell’ordinamento degli uffici, sovrintende alla gestione
complessiva dell’ente e coordina l’attività dell’intera struttura perseguendo l’attuazione
degli indirizzi e degli obiettivi dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e
dalla Giunta. - assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull’andamento
della gestione e propone l’eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di
programmazione; - coordina e sovrintende alle azioni dei dirigenti, curando la valutazione dei risultati e
proponendo i relativi provvedimenti; - elabora, con il concorso dei dirigenti ed avvalendosi del Settore Bilancio la proposta
di bilancio e di PEG o Piano dettagliato degli obiettivi.
Art.49 I Dirigenti
1) I dirigenti esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa
l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.
2) Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo dagli Organi politici, ai quali essi sono tenuti a
prestare la più ampia collaborazione.
3) Adottano le determinazioni a contrattare.
4) Il Sindaco e la Giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità
cui devono ispirarsi nell’esercizio della propria concreta attività di gestione.
5) Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato dell’attività svolta
dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del
raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati è sanzionato, previa contestazione in contraddittorio, con la non
corresponsione della indennità di risultato e costituisce giustificato motivo per la
revoca dell’incarico. Nell’esercizio delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti al
rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità di efficacia, di
efficienza, di economicità e di trasparenza dell’azione amministrativa.
6) I dirigenti avanzano al segretario o, ove istituito, al direttore generale, che li
coordina, ed alla giunta proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative
degli obiettivi contenuti nel programma politico amministrativo. In particolare, essi
avanzano annualmente, sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione
del bilancio preventivo e del programma esecutivo di gestione.
7) Il Comune di Nicolosi è sprovvisto di Dirigenti, pertanto i relativi compiti sono
attribuiti dal Sindaco ai Responsabili di P.O..
Art.50 Incarichi Dirigenziali
1) Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco ai responsabili di settore, con
provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudini, esperienza
in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2) Tali incarichi hanno la durata comunque non superiore alla durata del mandato del
Sindaco e sono revocabili in ogni tempo.
3) La copertura di posizioni di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può
avvenire mediante contratto a tempo determinato a persone in possesso dei requisiti
richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in possesso di caratteristiche personali che li
rendono particolarmente idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle
scelte programmatiche.
4) Entro i limiti previsti dalla legge, il Sindaco può conferire incarichi dirigenziali al
di fuori della dotazione organica.
Art.51 Sistema di controlli
1) Nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, devono essere previsti
strumenti adeguati a: - garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
- verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (controllo
di gestione); - valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o incaricato di
funzioni dirigenziali; - supportare, coordinare e verificare la valutazione delle prestazioni del personale
effettuate dai dirigenti; - valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITA’
Art.52 Caratteri del Sistema contabile
1) L’ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il
Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali espressamente rivolte
agli enti locali.
2) Il Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale,
articolata in un sistema di previsione, rilevazioni e rendicontazioni, in cui i fatti
gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione
ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di
modifiche derivanti per il patrimonio dell’ente.
3) Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli
obiettivi della programmazione socio-economica del Comune. I relativi atti sono
deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare
corrispondenza tra impiego dei mezzi e risultati da perseguire.
4) Le deliberazioni adottate dalla giunta e dal consiglio debbono essere coerenti, a
pena di illegittimità, con le previsioni contenute nelle relazione previsionale e
programmatiche e nei programmi.
Art.53 Gestione Finanziaria
1) Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei
servizi assumono atti di impegno che devono essere sottoposti all’esame del
responsabile di ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
2) Sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio deve
essere espresso parere di regolarità contabile solo ove le stesse comportino impegno
di spesa o diminuzione delle entrate ed ove le stesse non risultino essere meri atti di
indirizzo.
3) Il responsabile della ragioneria, nell’attestare la copertura dell’atto di spesa, deve
verificare l’esatta imputazione dello stesso e riscontrare la capienza dei relativi
stanziamenti di bilancio. Tale attestazione garantisce anche che dalla esecuzione del
provvedimento non derivino squilibri nella gestione economica e finanziaria. Resta in
ogni caso l’obbligo del responsabile di ragioneria di segnalare alla giunta il
presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti
necessari
Art.54 Le norme di controllo interno
Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia e l’efficienza dei
servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito
all’intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell’azione
amministrativa e dell’efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E’ controllo interno, concomitante allo svolgimento dell’attività amministrativa e
finalizzato ad orientare l’azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o
disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di
bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e
degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell’esercizio alla verifica
dell’andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo
periodicamente al Sindaco e al responsabile del controllo di gestione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione,
secondo le disposizioni del decreto legislativo n.29/93, del decreto legislativo
n.267/2000 saranno esplicitate nell’apposito regolamento modulato secondo le
esigenze e la struttura dell’ente.
Il Comune nell’ambito dell’autonomia normativa ed organizzativa ha istituito il
Nucleo di valutazione per l’esercizio dei controlli previsti dalla normativa in vigore.
Finalità, funzioni, composizione, norme e funzionamento sono disciplinati da
apposito regolamento approvato dalla Giunta Municipale.
Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei Revisori in modo da far
coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il Collegio dei revisori
svolge i compiti previsti dalla legge ed esercita il controllo di regolarità.
Art.55 Norme finali
1) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale
con le modalità previste dalla legge.
2) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è
accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente e
diviene operante il giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
3) Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla
legge.
Pagina aggiornata il 08/05/2024